Assistenza Legale

Nell’immediatezza della scomparsa e nel protrarsi della stessa, Penelope Italia svolge, secondo le modalità e condizioni previste dal proprio statuto, assistenza legale, sia in ambito penale, con possibilità di svolgere indagini difensive ai sensi del codice di procedura penale, sia in ambito civile.

Legge 203 del 12 novembre 2012 
abbiamo ottenuto:

  • che chiunque può denunciare la scomparsa di una persona.
  • l’istituzione del “sistema Ricerca Scomparsi RI.SC.”, una banca dati contenente tutte le informazioni più significative sulla persona scomparsa, in grado di supportare le indagini anche per l’utilizzo della funzione di matching con i dati relativi ai corpi rinvenuti e rimasti senza identità.
  • Alla denuncia di scomparsa viene infatti allegata la SCHEDA A.M. (Ante Mortem), con la quale elencare dettagli fisici, abitudini, segni particolari, abbigliamento ed effetti personali della persona al momento della scomparsa.
  • centralità del prefetto, che funge da raccordo di tutte le forze in campo a livello provinciale.
  • La banca dati del DNA è uno strumento che renderebbe possibile una più efficace risoluzione di taluni reati, oltre che uno strumento davvero indispensabile per affrontare i casi delle cosiddette “persone scomparse”.
  • La banca dati del DNA, inoltre, non si presenta come “strumento a sé stante”; infatti è concepita in modo da essere in sintonia con le banche dati degli altri paesi europei.
  • La Banca può anche ricevere dai Laboratori della Polizia scientifica e dei RIS dei Carabinieri profili del DNA ottenuti dai reperti biologici acquisiti sulla scena del crimine e delle persone scomparse, consanguinei, cadaveri o resti cadaverici non identificati.
  • In definitiva, la Banca Dati Nazionale del DNA avrà al suo interno tre distinti e indipendenti database: uno per il DNA proveniente da scene del crimine, uno per le persone scomparse e i resti cadaverici e uno per i soggetti previsti dalla legge.
  • Da qui si capisce l’importanza di una banca dati del DNA aggiornata per consentire l’identificazione degli oltre 2000 corpi senza nome che giacciono negli obitori di tutta Italia.

La denuncia di scomparsa necessaria per attivare le procedure
Con una circolare indirizzata ai Prefetti, il Commissario Straordinario del Governo, Maria Luisa Pellizzari, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo l’ambito di applicazione della legge 203/2012, in particolare per quanto attiene alla predisposizione dei piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse.

Nel dettaglio, si chiarisce che la ricerca degli scomparsi deve essere attivata esclusivamente per le persone per le quali è stata presentata una denuncia di scomparsa ai sensi della citata legge 203/2012. Tale attività non può essere ricompresa nell’ambito normativo ed operativo di protezione civile. Per questa eventualità, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 1 del 2018.
Di conseguenza, i piani provinciali per la ricerca delle persone scomparse non potranno essere attivati in caso di disastri di massa o di catastrofi naturali (terremoti, alluvioni, ecc.) o per micro emergenze (incidenti, crolli, allagamenti, ecc.).
Dalla definizione di persone scomparse va tenuta, inoltre, distinta quella relativa ai dispersi, con cui si individuano tutte quelle situazioni nelle quali la ricerca della persona è localizzata in un’area determinata a seguito di un evento accidentale, idoneo a porre in pericolo la vita umana.
Il Commissario richiama, pertanto, l’attenzione dei Prefetti  ad adeguare il piano provinciale alle disposizioni della legge 203/2012, eliminando ogni eventuale riferimento alle persone disperse quali, a titolo meramente esemplificativo: escursionisti, alpinisti, speleologi, cercatori di funghi, boscaioli, pastori, e altri, per i quali risulti definita un’area di ricerca.
Inoltre, qualora la scomparsa ricada in un ambiente, montano, impervio ed ipogeo, o reso ostile per le condizioni meteorologiche (nevicate, piogge o temperature basse), i prefetti valuteranno l’attivazione del concorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSASC, anche in funzione del possibile rischio evolutivo sanitario della persona scomparsa.

Parole Chiavi per la legalità:
Scomparsa – Assenza – Morte presunta

Scomparsa
Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza e non se ne hanno più notizie, gli interessati o i presunti successori legittimi o il Pubblico Ministero, possono rivolgersi al Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza affinchè nomini un curatore, salvo che la persona scomparsa non avesse un rappresentante o un procuratore.

Il curatore ha il compito di rappresentare la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti, nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può compiere tutti gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.
L’assistenza di un difensore è facoltativa.

Assenza
Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia della persona scomparsa, i presunti successori legittimi e chiunque creda ragionevolmente di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, possono domandare al Tribunale che ne sia dichiarata l’assenza,
indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso.
La dichiarazione di assenza comporta l’apertura del testamento dell’assente, e coloro che sarebbero eredi sono immessi, dopo la formazione di un inventario, nel possesso temporaneo dei beni e nell’esercizio temporaneo dei diritti dell’assente. Inoltre, i debitori sono temporaneamente liberati dalle obbligazioni che si sarebbero estinte con la morte dell’assente, ad eccezione di quelle alimentari.
Gli eredi che sono immessi nel possesso dei beni li possono amministrare e possono far proprie le rendite, ma non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno senza l’autorizzazione del Tribunale.
Se l’assente ritorna o ne viene provata l’esistenza, i possessori dei beni devono restituirli. L’assistenza di un difensore è facoltativa

Morte presunta
Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dello scomparso, il Tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza  può dichiarare con sentenza la morte presunta. Si può procedere alla dichiarazione di morte presunta anche se non vi è stata precedente dichiarazione di assenza.

La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, a partire dal giorno in cui risale l’ultima notizia certa dell’esistenza in vita dell’assente.
In particolare, si apre la successione e coloro che avevano il possesso temporaneo dei beni dell’assente possono disporre liberamente di tali beni, mentre i debitori di colui che è stato dichiarato morto presunto sono definitivamente liberati dalle obbligazioni che avevano nei suoi confronti.
Una volte che la sentenza che dichiara la morte presunta è divenuta eseguibile, il coniuge superstite può contrarre nuovo matrimonio.
L’assistenza di un difensore è facoltativa